Condomini a 4 zampe: la normativa

Dal 2013 cani e gatti sono veri e propri condòmini: nessun regolamento può più vietare la loro presenza negli appartamenti. Ma ogni tanto, qualcuno sembra dimenticarsene. Secondo dati recenti, il 55,3% degli italiani gradisce la compagnia di uno o più animali domestici: l’entrata in vigore della nuova legge (n.220/2012) si schiera finalmente a favore di questi ultimi e lascia dormire sonni tranquilli ai padroni italiani.
La norma. Non potranno più essere accolte quindi lamentele, discussioni e litigi relativi alla presenza di animali domestici in un condominio. Precisamente, l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012) recita “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”. La norma si applica in particolare a cani, gatti, criceti, furetti, conigli, galline e volativi che rientrano nell’ampia categoria di animali domestici. Con questa denominazione vengono considerati tutti i possibili animali d’affezione che non sempre però sono “domestici” in senso proprio. Resta invariato invece il divieto di detenere animali esotici come i serpenti.
La condotta. La nuova norma va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare vietando tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Tuttavia questo non significa mancanza di attenzione verso la condotta del proprio animale. Restano sempre sanzionabili, infatti, le condotte che provocano deterioramento, distruzione o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui.
Le altre regole. E’ preferibile attenersi all’ordinanza di riferimento emanata dal Ministero della Salute secondo cui sui proprietari di animali vige l’obbligo di:
- tenere pulita l’area del passaggio dell’animale;
- utilizzare il guinzaglio in ogni luogo;
- applicare la museruola in caso di animale aggressivo;
- non lasciare l’animale libero di circolare in spazi comuni senza le cautele suddette;
- non ledere o nuocere igiene e quiete dello stabile;
- non abbandonare gli animali per lungo tempo sul balcone o in casa onde evitare il reato di “omessa custodia” (art. 672 del Codice penale).
Per i proprietari inoltre è sempre vigente la responsabilità civile (art. 2052 Codice Civile) in caso di danni o lesioni a persone, altri animali o cose. Nello specifico caso di animali pericolosi ed aggressivi si ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati dal proprio animale nei confronti di terzi.
In caso di odori sgradevoli e rumori molesti, i condòmini vittima del disagio possono ottenere la cessazione della turbativa, chiedendo l’allontanamento dell’animale dall’abitazione (art. 700 del Codice di procedura civile).
In sintesi, ogni inquilino può scegliere di ricevere affetto e compagnia da un animale domestico: l’importante è non dimenticare mai il rispetto per gli umani con cui si condivide il condominio!