Nel 2025 e nei primi mesi del 2026 la responsabilità medica è tornata al centro del dibattito giuridico e istituzionale, con una serie di interventi normativi e giurisprudenziali che incidono in modo significativo sia sull’assetto dei procedimenti sia sulla gestione del rischio sanitario. Il quadro che emerge è caratterizzato da un progressivo rafforzamento degli strumenti organizzativi, da un’evoluzione delle garanzie difensive e da una maggiore definizione dei criteri di accertamento della responsabilità.
Dal 16 marzo 2026 è entrato pienamente in vigore l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, di adeguarsi ai modelli di gestione del rischio previsti dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24. Con la conclusione del regime transitorio, le strutture sono tenute a dotarsi di sistemi strutturati per l’analisi dei sinistri e la prevenzione degli eventi avversi. Tra gli adempimenti principali figura l’istituzione di un Comitato Valutazione Sinistri, incaricato di esaminare le richieste risarcitorie sotto il profilo medico-legale, clinico e giuridico. A questo si affianca l’obbligo di predisporre una relazione annuale sulla gestione del rischio sanitario, finalizzata a monitorare l’efficacia delle misure adottate e a individuare eventuali criticità organizzative. Per l’avvocato Davide Cornalba (Milano, Lodi, con focus specifico sul risarcimento danni) “il passaggio segna una formalizzazione della gestione preventiva del rischio, con effetti anche sulla posizione delle strutture in sede contenziosa.”
Nuove garanzie processuali e centralità delle coperture assicurative
Sul piano processuale, un intervento di rilievo è rappresentato dalla sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 del Codice di procedura penale nella parte in cui non consentiva al medico imputato di citare la propria compagnia assicurativa quale responsabile civile.
Avv. Davide Cornalba: “La decisione elimina una disparità di trattamento rispetto al processo civile, nel quale il sanitario può già attivare la garanzia assicurativa. In base al nuovo assetto, il giudizio penale può ora ricomprendere anche la posizione dell’assicuratore, con la possibilità di accertare contestualmente la responsabilità e l’obbligo di copertura.”
La pronuncia si inserisce nel sistema delineato dalla Legge Gelli-Bianco, che prevede l’obbligo assicurativo per le strutture e, per i professionisti, la stipula di polizze dedicate. La stessa legge ha introdotto l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, operativa dal 2024, rafforzando il ruolo delle coperture assicurative come elemento centrale nella gestione del contenzioso. L’intervento della Corte costituzionale consente una maggiore concentrazione delle tutele all’interno dello stesso procedimento, con effetti sul piano dell’economia processuale e della definizione delle controversie.
Parallelamente, il legislatore ha avviato una revisione del profilo penale della responsabilità sanitaria. Il disegno di legge collegato alla manovra 2025 introduce uno “scudo penale condizionato”, limitando la punibilità ai casi di colpa grave quando il sanitario abbia rispettato linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate. La disciplina mantiene separati i diversi piani di responsabilità: l’esclusione della rilevanza penale per la colpa lieve non incide sulla responsabilità civile, né su quella disciplinare o amministrativa. Il sanitario resta quindi esposto all’obbligo risarcitorio in presenza di un danno accertato.
Accertamento del nesso causale e onere della prova
Sul versante civilistico, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito principi già consolidati in materia di prova del nesso causale. Con l’ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che, nei giudizi di responsabilità medica, il risarcimento non può essere riconosciuto in assenza di una dimostrazione del rapporto causale tra la condotta del sanitario e il danno subito. Il criterio applicato resta quello del “più probabile che non”, che impone al danneggiato di fornire un quadro probatorio idoneo a superare l’incertezza.
“La decisione – commenta l’Avvocato Davide Cornalba – chiarisce che l’accertamento di una condotta imperita non è sufficiente, da solo, a fondare la responsabilità.”
“In presenza di una ricostruzione causale incerta – conclude l’Avvocato – la domanda risarcitoria deve essere respinta.” Lo stesso principio si estende alle ipotesi di perdita di chance, qualora non emerga una concreta probabilità di un esito diverso. L’orientamento si inserisce in una linea interpretativa volta a evitare automatismi nella liquidazione del danno, richiedendo una verifica rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Nel complesso, il sistema della responsabilità sanitaria si presenta oggi come un ambito caratterizzato da una crescente integrazione tra profili organizzativi, processuali e probatori. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale definisce un quadro nel quale la prevenzione del rischio, la centralità delle coperture assicurative e la precisione dell’accertamento causale assumono un ruolo determinante nella gestione delle controversie e nella tutela delle parti coinvolte.
