Festa del Soccorso, ordinanza sindacale vieta vendita e accensione di fuochi d’artificio e materiali esplodenti

San Severo – Il 17 maggio 2021, come ogni anno, ricorre la giornata di festività patronale dedicata a Maria SS. del Soccorso. In vista dei festeggiamenti, il sindaco Francesco Miglio ha firmato un’ordinanza in cui si vieta la vendita e l’accensione sulla pubblica via e nei luoghi aperti al pubblico nel centro abitato e nel territorio comunale di materiali esplodenti, fuochi d’artificio o oggetti similari.
La Festa del Seccorso (che va in scena ogni anno la terza domenica di maggio e si protrae fino al lunedì successivo) è sicuramente il momento più atteso a San Severo. Un’antica tradizione che ha in sè anche un po’ di follia. Durante la festa vengono fatte esplodere diverse batterie, conosciute anche come “fuochi”: sequenze di esplosioni di diversa intensità che si susseguono tra le strade della città.
Quest’anno la festa sarà diversa. Niente fuochi d’artificio e batterie. Ecco cosa si legge nel testo dell’ordinanza firmata dal sindaco Miglio.
Premesso che è diffusa la consuetudine di celebrare particolari eventi e festività religiose con il lancio di petardi, fuochi artificiali e oggetti similari di vario genere.
Considerato che in data 07 maggio u.s. con propria nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 12734 del 09/05/2021 il Questore di Foggia ha chiesto di “valutare l’opportunità di emettere apposita ordinanza sindacale che vieti lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione che comporti assembramenti ovvero possa agevolare l’eventuale accensione delle cosiddette batterie pirotecniche”; che in data 11 maggio u.s. con propria nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 13095 del 12/05/2021 il Questore di Foggia ha precisato in ordine alla nota nel 7 maggio u.s. che “al fine di massimizzare l’attività di prevenzione connessa alla gestione dei servizi di o.p. pianificati in occasione del 15, 16 e 17 maggio p.v. per la ricorrenza della Madonna del Soccorso, si evidenzia ulteriormente la necessità di vietare – sin da subito – con specifica ordinanza sindacale la vendita e l’accensione di ogni tipo di artifizi pirici e materiale a quelli assimilabile, al fine di inibire e scoraggiare ogni forma di azioni che possano determinare criticità per la sicurezza pubblica”.
Considerato che in data 12 maggio u.s. su convocazione del Prefetto di Foggia si è riunito il Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia sulla tematica de quo, che ha condiviso le ragioni del Questore innanzi richiamate; che alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto e stante il divieto di assembramento, i festeggiamenti debbano essere limitati alle sole celebrazioni religiose da tenersi con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.
Dato atto che, stanti le disposizioni vigenti e la necessità di evitare occasioni che favoriscano assembramento di persone, non sussistono le condizioni per svolgere in sicurezza i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso con i tradizionali fuochi d’artificio e i consueti spettacoli pirotecnici.
Visti l’art.57 del TULPS, approvato con R.D. del 18/6/1931 n.773, e ss. mm. ed ii., il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa; la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021.
Ordina il divieto di vendita e accensione sulla pubblica via e nei luoghi aperti al pubblico ubicati nel centro abitato e nel territorio comunale di ogni tipo di artifizi pirici, di materiali esplodenti, fuochi d’artificio o oggetti similari dalla data odierna al 31 maggio p.v. in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso. Dispone di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverte che la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art.13 della legge n.689/1981 e ss. mm. ed ii., e la successiva confisca, ai sensi dell’art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla medesima legge.