Regione Puglia: cancellato il debito sanitario verso lo Stato

BARI – Approvata all’unanimità la Deliberazione della Giunta regionale che recepisce le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di cancellazione del debito delle Regioni relativo alle anticipazioni di liquidità destinate al risanamento dei servizi sanitari.
La normativa nazionale stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con Cassa Depositi e Prestiti per far fronte alle anticipazioni di liquidità è integralmente assunto dallo Stato, che provvederà al pagamento delle rate di ammortamento. In cambio, le Regioni beneficiarie dovranno versare annualmente allo Stato, fino al 2051, gli importi indicati nell’allegato VII della legge.
Complessivamente – ha spiegato il presidente della V Commissione Ubaldo Pagano illustrando la delibera – la Puglia ottenne 653 milioni di euro. Al 31/12/2025 la Regione Puglia doveva restituire circa 462 milioni di euro.
Con questa variazione “il debito non resta più iscritto nei bilanci regionali – ha proseguito Pagano nella sua relazione – ma viene trasferito sul bilancio dello Stato, che provvederà direttamente al pagamento delle rate.
La Regione, in cambio, ha la possibilità, con un piano rateo pari a quelle che erano le rate pagate per i mutui, di corrispondere fino al 2044 24,8 milioni di euro annui e, dal 2045 al 2051, 11,7 milioni annui. L’effetto più rilevante è che non dovremo più occupare dell’accantonamento, liberando risorse per investimenti”.
Su richiesta della Conferenza delle Regioni, la Puglia – insieme ad altre – ha assunto l’impegno ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione vincolato, calcolato sulla base del rendiconto 2024. L’importo individuato ammonta a 2.448.146.672,22 euro annui, da applicare dal 2026 al 2051.
Con il voto favorevole del Consiglio, la Regione potrà ora trasmettere al Ministero dell’Economia, entro la scadenza del 28 febbraio, la deliberazione che formalizza l’impegno finanziario pluriennale.