Conte firma il Dpcm 22 marzo: ecco cosa prevede

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni at-tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori dispo-sizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposi-zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposi-zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposi-zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposi-zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposi-zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in ma-teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ul-teriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’e-pidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di conteni-mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e del-le finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio na-zionale sono adottate le seguenti misure:

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della re-gione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di rego-lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività ne-cessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono effi-caci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Mini-stro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono en-trambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua-zione.

Roma, 22 MARZO 2020
                        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

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