La legge disciplina i nuovi reati riguardanti l’uso dell’Intelligenza artificiale

E’ stato introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 612-quater

L’intelligenza artificiale è entrata (di prepotenza) in quasi tutti gli ambiti delle discipline umane. E’ quindi normale che anche la legge se ne occupi, stabilendo regole e norme che mettano ordine in un tema al tempo stesso nuovo ed innovativo.

Il codice penale, da oggi, conterrà il nuovo art. 612-quater, interamente dedicato all’IA. Recita testualmente: “Chi diffonde immagini, video o voci alterati o falsificati mediante l’intelligenza artificiale, senza il consenso della persona rappresentata e con capacità di indurre in inganno circa la genuinità del contenuto, potrà essere punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che sia connesso a fatti perseguibili d’ufficio o commesso contro minori, persone incapaci o pubblici ufficiali per ragioni di servizio“.

E’ stata inoltre introdotta un’aggravante generale (art. 61 n. 11-decies) per tutti i reati commessi tramite intelligenza artificiale, quando l’uso della stessa costituisce mezzo insidioso, ostacola la difesa pubblica o privata, oppure aggrava le conseguenze del reato.

Tale normativa è importante, perché segna un passo decisivo nel tentativo di definire il confine tra l’uso lecito e l’abuso dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è tutelare i cittadini e soprattutto le cittadine, dal c.d. “deepfake”, ossia manipolazioni digitali e disinformazione che pervadono la Rete, inducendo in errore soprattutto i più giovani e meno esperti di tecnologia.

Esistono addirittura applicazioni che, attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale, riescono a “spogliare” le donne senza che queste lo sappiano.

A partire da oggi, la legge prevede che se qualcuno proverà ad utilizzare tali immagini, pubblicandole o scambiandole con altri, sarà punito pesantemente.

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